Art. 1.

      1. L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Art. 2094. - (Contratto di lavoro). - Con il contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, il lavoratore si obbliga, dietro retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o alla diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.

      Art. 2094-bis. - (Apposizione di termine al contratto di lavoro). - Il contratto di cui all'articolo 2094 è sottoscritto, di regola, a tempo indeterminato, salvi i casi e con i limiti indicati al secondo comma del presente articolo.
      È consentito apporre alla durata del contratto di lavoro, di cui all'articolo 2094, un termine, che non può comunque superare i tre anni comprese le eventuali proroghe, nei seguenti casi:

          a) a fronte di oggettive e temporanee ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo;

          b) quando l'assunzione ha luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

          c) per l'assunzione di dirigenti, amministrativi e tecnici, purché il contratto non abbia durata superiore a cinque anni. I dirigenti assunti ai sensi della presente lettera possono recedere dal contratto di cui all'articolo 2094 decorso un biennio dalla data della sua stipulazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2118;

 

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          d) in tutte le altre ipotesi di attività temporanee individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati unitariamente dai sindacati comparativamente più rappresentativi in base alla loro consistenza organizzativa e ai risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

      In relazione ai casi di cui al secondo comma, i contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono la percentuale massima dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato rispetto al numero dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto di richiedere in ogni momento la comunicazione di tali dati e di controllarne la veridicità.
      L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, nel quale devono essere specificati in concreto le cause giustificative nonché il nesso di causalità intercorrente con l'apposizione del termine, ovvero, nel caso di cui al secondo comma, lettera b), il nome del lavoratore sostituito e la causale della sua sostituzione. Copia del contratto scritto è consegnata al lavoratore dal datore di lavoro in data antecedente a quella di inizio dell'attività lavorativa.
      In tutti i casi di legittima apposizione del termine, di cui al secondo comma, è riconosciuto al lavoratore, il quale non sia cessato dal rapporto per dimissioni o per licenziamento per giusta causa, il diritto di precedenza quando il datore di lavoro procede, entro un anno dalla data di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, a nuove assunzioni nella qualifica di appartenenza del lavoratore. In caso di nuove assunzioni a tempo determinato, il contratto di lavoro è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato quando nei cinque anni precedenti il lavoratore ha già lavorato per il medesimo datore di lavoro per almeno diciotto mesi, anche non continuativi. L'eventuale violazione del diritto di precedenza

 

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da parte del datore di lavoro non impedisce il perfezionamento del requisito.
      Il contratto di lavoro a termine è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato quando l'esecuzione del rapporto continua per più di cinque giorni lavorativi oltre la scadenza del termine, salva l'ipotesi di proroga espressa, oggettivamente giustificata da ragioni contingenti e imprevedibili, ammessa per una sola volta e per una durata non superiore a quella iniziale e per le medesime mansioni.
      L'onere della prova dell'obiettiva esistenza delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine e del loro carattere di temporaneità, nonché dei requisiti che giustificano la temporanea proroga del termine stesso, incombe al datore di lavoro. Qualora la prova non sia fornita, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato sin dall'inizio.
      Il prestatore di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato ha diritto a tutti i trattamenti economico-normativi di cui fruiscono nell'impresa i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché a ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni che costituiscono oggetto del contratto, anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
      Ai fini dell'accertamento dell'organico aziendale richiesto per l'applicabilità di norme di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro, i rapporti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato si computano sommando le ore di lavoro da essi complessivamente prestate nell'anno precedente e dividendo il loro numero per quello dell'orario annuale previsto dalla disciplina collettiva di settore per un lavoratore a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

      L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro non è comunque ammessa nei seguenti casi:

          a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

 

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          b) qualora le imprese abbiano proceduto a sospensione o a riduzione dell'orario di lavoro del personale;

          c) qualora le imprese, nei dodici mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori della stessa qualifica con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

      I rapporti di lavoro di coloro che sono assunti in violazione dei divieti di cui al decimo comma si considerano a tempo indeterminato, senza pregiudizio del diritto dei lavoratori sospesi o licenziati di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro con il medesimo orario.
      Per ogni rapporto di lavoro, nel caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi quinto, sesto, nono, decimo e undicesimo, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
      Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di lavoro a termine alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a condizione che l'assunzione a termine del lavoratore sia avvenuta previa procedura selettiva e di idoneità alle mansioni, la cui effettuazione è obbligatoria a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo».